Quando l’assicurazione nega l’indennizzo per invalidità permanente
Una controversia su una polizza sanitaria può dipendere dalla valutazione dei postumi e dalla soglia prevista dal contratto. L’esame delle condizioni di assicurazione e della documentazione medico-legale è centrale per comprendere le ragioni del diniego e valutare le iniziative da intraprendere.
Il caso seguito dallo Studio Legale Beretta
Lo Studio ha assistito un assicurato titolare di una polizza con garanzia per invalidità permanente da malattia. A seguito di una patologia oncologica e dei trattamenti ricevuti, l’assistito presentava importanti limitazioni funzionali e conseguenze permanenti sulla qualità della vita.
La compagnia aveva negato l’indennizzo, sostenendo che i postumi fossero inferiori alla franchigia contrattuale.
Il lavoro sui documenti e sulla valutazione medico-legale
L’attività dello Studio, con il supporto di una consulenza medico-legale specialistica, ha compreso:
- analisi delle condizioni di polizza e della garanzia;
- ricostruzione della storia clinica e raccolta dei documenti;
- contestazione della valutazione della compagnia;
- esperimento del tentativo di mediazione;
- attivazione dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.
La CTU favorevole e il pagamento della compagnia
La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato e quantificato i postumi permanenti in misura superiore alla soglia prevista dalla polizza. A seguito dell’esito favorevole dell’accertamento medico-legale, la compagnia ha provveduto al pagamento dell’indennizzo.
Il passaggio decisivo è stato quindi il riconoscimento tecnico dell’entità dei postumi, che ha consentito di superare la valutazione alla base del precedente diniego.
Quali documenti raccogliere
Per una prima valutazione è utile disporre della polizza completa, delle condizioni e delle eventuali appendici, della denuncia presentata, del diniego della compagnia e della corrispondenza intercorsa. Vanno inoltre raccolti referti, cartelle cliniche e valutazioni medico-legali disponibili.
Occorre verificare la specifica garanzia, le esclusioni, le franchigie e gli adempimenti contrattuali: la gravità di una malattia, da sola, non determina l’importo dovuto.
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Il risultato descritto riguarda questa specifica vicenda. Ogni pratica richiede una valutazione autonoma dei fatti, dei documenti e delle condizioni applicabili.